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Il punto 1.10 dell'Allegato IV riporta prescrizioni inerenti l'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, richiamando "i luoghi di lavoro devono disporre di adeguata luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori".
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, prevede, per i luoghi di lavoro:
"3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete."
Le prescrizioni di dettaglio circa l'illuminazione di emergenza, le troviamo all'interno della UNI EN 1838:2013 "Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza".