Sicurezza sul lavoro: le modifiche apportate dalla Legge 198/25

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 198/25 che converte in Legge il Decreto Legge 159/2025 pubblicato il 31 ottobre.

Il testo, che è stato blindato al Senato prima e alla Camera dei Deputati dopo, riporta poche modifiche, rispetto al testo di ottobre. Vediamo quali sono.

Somministrazione di cibi e bevande e strutture turistico alberghiere: tempo 30 giorni per formazione e addestramento
Iniziamo con una novità assoluta, non prevista nel testo del decreto Legge

"Art. 1 -bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro"

Inevitabile lo sconcerto per:

  1. siamo in attesa da tantissimo tempo del c.d. Decreto basso rischio, che avrebbe dovuto definire le attività a basso rischio e, per queste, semplificare gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi. Ci ritroviamo con uno "sconto" sul termine per la formazione e, soprattutto, per l'addestramento. Come è pensabile che uno svolga un lavoro senza che nessuno gli abbia spiegato come farlo in sicurezza?
  2. la definizione di rischio basso sarebbe dovuta avvenire con la consultazione dell'INAIL e dei suoi dati. Due settori, invece, vengono giudicati a rischio basso dall'alto, senza aver prima definito quali sono i requisiti che determinano un rischio basso o meno;
  3. come mai solo gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e non anche gli altri esercizi commerciali hanno questa deroga?
  4. le strutture turistico-ricettive potrebbero avere anche personale manutentivo e personale tecnico che operano anche in altezza e in locali a rischio specifico. Come possiamo rinviare la formazione e, soprattutto, l'addestramento?

Badge di cantiere: tutto rinviato

E' stato uno dei temi più scottanti di questi mesi a causa di un testo non del tutto chiaro che riportava:

"2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento [...] dotata di un codice univoco anticontraffazione."

Tuttavia, già il comma 3 richiamava la necessità di un decreto attuativo per l'attuazione del comma 2.

Ora, però, il comma 2 diventa:

"2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, DA ADOTTARE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento [...] dotata di un codice univoco anticontraffazione."

Quindi i fatidici sessanta giorni ora è ancora più chiaro che si riferiscono non all'entrata in vigore dell'adempimento ma il termine entro il quale emanare il decreto per estendere l'uso del badge anche ad altri settori. Comunque, anche per l'edilizia, tutto fermo in attesa del decreto attuativo.

Patente a crediti: anche per il punto 24 la decurtazione è immediata

La decurtazione dei punti, all'atto della notifica del verbale, previsto per il solo punto 21 dell'Allegato I-bis, si estende anche al punto 24, che è connesso al 21. Quindi aumenta la decurtazione dei punti immediata, prima della condanna definitiva, per il lavoro irregolare.

Scale verticali, si torna ai 5 metri

Il D.L. 159/25 prevedeva che le misure anticaduta si applicassero anche alle scale più alte di 2 metri, rispetto ai 5 previsti in precedenza, mandando nel panico il settore, non essendo stato previsto un periodo di adeguamento.

Ora si trona ai 5 metri, mantenendo, come previsto dal D.L. 159/25, la possibilità di evitare la gabbia optando per sistemi di protezione individuale.


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