Perchè il DVR è un obbligo indelegabile del datore di lavoro?

Penso che sia una domanda che attanaglia molte persone, soprattutto i datori di lavoro stessi: perchè il documento di valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro quando, nella quasi totalità dei casi, a predisporlo è qualcun altro?

Procediamo con ordine: l'articolo 17 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 prevede che: "1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento [...];"

Nonostante questa previsione normativa, assolutamente categorica, nella stragrande maggioranza dei casi, il documento viene predisposto dall'RSPP o da consulenti esterni. Stiamo sbagliando tutto? Almeno in parte, sì.

Quando parliamo di valutazione dei rischi, il pensiero vola immediatamente al documento, con i suoi contenuti obbligatori, con le frasi e le parti che abbiamo imparato ad inserire in base alla nostra esperienza, a eventuali contestazioni da parte di clienti, committenti, CSE, auditor ed enti di controllo. Eppure, dietro quel documento, si cela qualcosa di molto più grande e importante.

Per capire il perchè di questa indelegabilità che, tra l'altro, si ha solo per un altro obbligo ovvero la nomina dell'RSPP, dobbiamo capire cosa sia veramente la valutazione dei rischi, non possiamo non scomodare il D.Lgs. 81/2008, iniziando dalle definizioni:

Art. 2 comma 1 lettera q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

In sostanza, dalla definizione stessa di valutazione dei rischi, si capisce come il fine ultimo della valutazione stessa, sia l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento. Quante volte, invece, i documenti sembrano finalizzati esclusivamente alla definizione, nel modo più puntuale e preciso possibile, dei diversi rischi, utilizzando le metodiche sempre più avanzate e le norme tecniche più innovative e complesse, risultando, però, prive del cosiddetto piano di miglioramento e rendendo il documento, quindi, pressochè inutile?

Indizio n. 1: la scelta di attrezzature, agenti chimici, sistemazione dei luoghi di lavoro

Passiamo ora, ad un altro punto del D.Lgs. 81/2008, l'articolo 28 comma 1:

1. La valutazione [...], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, [...], e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, [...], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, [...].

Come ho evidenziato, la norma prevede un collegamento diretto tra la valutazione dei rischi e:

  1. scelta delle attrezzature: quando il datore di lavoro, o chi per lui, decide di acquistare un determinato macchinario rispetto ad un altro, ha tenuto conto dei rischi connessi alle diverse attrezzature?
  2. scelta degli agenti chimici: nell'acquisto di una nuova materia prima, nella sostituzione di una nuova materia prima ma, anche, nella definizione di un processo che può generare dei prodotti secondari, il rischio chimico, se non correttamente valutato in anticipo, può portare a prendere scelte che, inizialmente, sembrano portare ad un risparmio ma che, a conti fatti, tra visite mediche aggiuntive, impianti di aspirazione e DPI può annullare o peggio il risparmio previsto. Valutare questi elementi prima della scelta può evitare di avere brutte sorprese dopo;
  3. sistemazione dei luoghi di lavoro: il layout aziendale può comportare diversi rischi o, di contro, se correttamente studiato, può ridurli. Si pensi anche solo alla viabilità aziendale, al posizionamento delle linee di produzione e alle loro caratteristiche ergonomiche. Anche in questo caso, errori sulle scelte, fatti perchè non si è tenuto in debito conto anche degli elementi inerenti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, i costi conseguenti legati alla risistemazione del layout possono essere molto ingenti soprattutto se collegati a impianti.

Adesso chiediamoci: chi sceglie le attrezzature? Chi sceglie quali agenti chimici e processi seguire? Chi decide il layout aziendale? Non certo l'RSPP che, al massimo, può essere consultato in merito alle decisioni in fase di valutazione (quando va bene). Ecco, allora, ulteriore fondamento alla base dell'indelegabilità della valutazione dei rischi.

Indizio n. 2: il programma di miglioramento

Come già visto nella definizione di valutazione, questa è finalizzata al miglioramento nel tempo, operazione che, banalmente, richiede risorse che, prevedibilmente, solo il datore di lavoro può destinare.

L'articolo 28 comma 2 prevede che, all'interno del documento, siano previsti:

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

In sostanza, all'interno del documento di valutazione dei rischi deve essere riportato il piano con il quale si intende mettere in atto le misure che sono ritenute necessarie a ridurre ulteriormente i rischi (oltre il livello minimo previsto dalle norme vigenti). E' facilmente comprensibile come questa parte non possa essere realizzata, o almeno approvata, se non dal datore di lavoro che, avendo i poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1 lettera b) potrà decidere:

  • quali misure attuare?
    il piano conterrà le misure che si intende mettere in atto. Chiaramente, il datore di lavoro inserirà quelle misure di miglioramento che ha compreso essere importanti e impattanti, oltre a quelle che, economicamente, sono realizzabili, compatibilmente anche con i piani aziendali;
  • priorità
    Walt Disney pare abbia detto: "La differenza tra un sogno e un obiettivo è semplicemente una data". Quindi, per trasformare un punto del piano di miglioramento in realtà, oltre alla reale volontà della direzione di farlo, è necessario fissare una data e controllare che venga rispettata. Vi immaginate il consulente che si arrabbia con il dirigente ufficio acquisti perchè non ha comprato i cartelli pianificati?
  • risorse
    senza soldi, tempo, persone il piano rimane sulla carta. Senza l'assoluta accettazione e condivisione del piano con la direzione, la possibilità che vi vengano destinate le risorse necessarie è pura illusione.

Indizio n. 3: la valutazione va fatta immediatamente all'avvio di una nuova attività o in occasione di modifiche

Se chiedessi entro quanti giorni va aggiornata una valutazione dei rischi, a seguito di modifiche, molti risponderebbero: entro 30 giorni.

La risposta è sbagliata (art. 29 comma 3):

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, [...], in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate."

Ma cosa vuol dire aggiornare la valutazione del rischio? Vuol dire ripensare alle considerazioni fatte in passato per capire se, a seguito di modifiche, malattie professionali, infortuni, nuove conoscenze e possibilità, le decisioni prese nel passato sono ancora attuali.

Immaginate un datore di lavoro che ha valutato un rischio legato alla movimentazione manuale di sacchi per riempire delle tramogge. A causa della conformazione della bocca di carico del miscelatore, non ha potuto installare un manipolatore ma, ad una fiera di settore, vede una piattaforma che permetterebbe di sollevare e inclinare il sacco. Non valuterà forse: "questa cosa ci potrebbe essere molto utile" chiederà il costo e, in base alla sua valutazione del rischio correlato, deciderà se acquistarla o meno. Di certo, non telefonerà all'RSPP dicendogli: "che faccio? la compro?". O forse sì?

Ma allora è sbagliato che il DVR sia realizzato da consulenti e RSPP?

Sebbene l'obbligo di valutazione dei rischi abbia come destinatario esclusivo il datore di lavoro, lui non vi provvederà in completa soliturdine, ma potrà contare su diversi soggetti interessati al processo che potranno dare il loro contributo:

  1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione: tra i compiti del Servizio, c'è: "all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della sp conoscenza dell’organizzazione aziendale;" e "elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di controllo di tali misure;" senza dimenticare "elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;". Un bell'aiuto per il datore di lavoro. Ma chi sono i membri del SPP? La definizione (art. 2 comma 1 lettera l) ci dice che sono: "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;". Rientrano in questa sorta di gruppone trasversale, praticamente tutte le persone che hanno a che fare con l'azienda. Pensate ad un elettricista che, durante un intervento individua un problema sul quadro elettrico già presente in azienda (individuazione dei fattori di rischio), lo segnala al datore di lavoro dicendogli che vi è un grave rischio di sovraccarico (valutazione del rischio) e che sarebbe opportuno sdoppiare il quadro (individuazione delle misure per la sicurezza); il datore di lavoro accetta ma, fino all'installazione del quadro, come fare? L'elettricista si propone (elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive) di scrivere un'istruzione, da affiggere sul quadro, per evitare che le persone, attivando troppe attrezzature, possano sovraccaricarlo (elaborare le procedure di sicurezza). Una miriade di persone, idee e competenze così vasta, però, richiede un coordinamento, dato dall'RSPP che è definito come "persona [...] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;";
  2. Il Medico competente: all'articolo 25 comma 1 lettera a, è revisto che il medico competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi". Inutile dire che, dal medico, ci aspettiamo un atteggiamento molto proattivo soprattutto sui temi sanitari, ma non solo.

Abbiamo anche la consultazione dell'RLS, sebbene questa non corrisponda ad una partecipazione (vedasi definizioni di consultazione e partecipazione riportate nella UNI ISO 45001:2018).

Torniamo alla telefonata del datore di lavoro dalla fiera.

DL: "Ciao XXX, sono in fiera, in uno stand c'è una bella piattaforma che potrebbe fare al caso nostro, che ne pensi?"

RSPP: "Ciao, mi sembra ottimo. Dobbiamo, però, prima verificare una serie di elementi: portata del piano, capacità di alimentazione del tratto di linea, impedimento alla viabilità. Prendi pure la brochure e ci facciamo tutte le nostre valutazioni. Sicuramente è una bella opportunità perché quello, come sai, è uno dei rischi più gravi che abbiamo nello sviluppo di malattie professionali"

Come si concilia l'indelegabilità della valutazione dei rischi con quanto previsto all'articolo 25 e 33?

Sembra crearsi un paradosso: il datore di lavoro non può delegare a nessuno la valutazione dei rischi, ma questa ricade tra i compiti del SPP e obblighi del medico competente.

Come è possibile, nella pratica, conciliare queste situazioni?

Abbiamo già chiaramente indicato come la valutazione dei rischi entri nei processi decisionali e di assegnazione delle risorse, che è un potere del datore di lavoro e che questi arriverà a prendere determinate decisioni in base, anche, all'aiuto degli specialisti nel singolo settore.

Questo viene in qualche modo confermato all'articolo 28 comma 2, nella definizione dei contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi:

"a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;"

Questa sarà la sezione dove maggiore sarà l'apporto delle persone esperte dei diversi settori. Il SPP per tramite dell'RSPP e il medico competente. Anche l'RSPP, come visto sopra, non sarà solo. Quando analizzerà il rischio elettrico, potrebbe contattare un esperto di progettazione elettrica per comprendere lo stato dell'impianto e potenziali pericoli, quando dovrà valutare il rischio da stress lavoro correlato potrà interpellare uno psicologo ecc.

Conclusioni

Una cosa è certa: il documento di valutazione dei rischi è un processo multidisciplinare e che vede coinvolte tantissime persone e tantissime competenze diverse. Il datore di lavoro non è solo in questo processo ma, solo lui, potrà decidere eventuali punti che trasformeranno il processo in effettivo miglioramento.

E non abbiamo scomodato la partecipazione dai lavoratori...

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