Spiderman e l'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008

Alla fine della storia d'esordio dell'Uomo Ragno, questi, pronuncia questa frase:

With great power there must also come great responsibility

L'Uomo Ragno si riferisce al fatto che avrebbe potuto bloccare il ladro che, poco dopo, avrebbe ucciso lo zio Ben.

Vi chiederete: cosa centra tutto questo con il D.Lgs. 81/2008?

In realtà questa frase la cito all'inizio delle slide sulle figure aziendali ai corsi di formazione.

L'obiettivo è far comprendere che la responsabilità di ognuno di noi è legata a doppio nodo ai ruoli e responsabilità che ci sono state affidate in azienda.

Potremmo dire che la frase di Spiderman sia una trasposizione dell'articolo 40 del Codice Penale che recita:

"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"

Si capisce subito come la solfa sia proprio la stessa: Spiderman si sente in colpa per una sua omissione, un'azione che avrebbe avuto il potere di realizzare ma che ha deciso di non attuare.

All'interno del D.Lgs. 81/2008, alle figure aziendali vengono assegnate delle responsabilità. A parte alcuni obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008, molte delle previsioni sono mere formalizzazioni di obblighi già in capo a quei soggetti in virtù della funzione svolta.

Ai corsi di formazione, soprattutto per preposti, veniamo contestati perché dal corso emerge chiaramente, per questi soggetti, degli obblighi di cui non erano a conoscenza (non a caso è previsto un corso di formazione) eppure, se portati a ragionare, quanto richiede l'articolo 19 è già tutto facilmente derivabile in base al ruolo che questi già svolgono: se sono stato individuato come preposto, significa che rientro in questa categoria:

"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;"

Dopo aver letto questa definizione, le previsioni dell'articolo 19 sono quasi pleonastiche in quanto sono, semplicemente, la declinazione di cosa ci si aspetta da chi controlla.

Potremmo dire la stessa cosa dei dirigenti con una "leggera" complicazione: nel caso dei dirigenti, i ruoli, poteri e responsabilità sono diversi in base all'effettiva funzione svolta quindi, a differenza dei preposti, i dirigenti potrebbero avere obblighi diversi in base alla funzione.

Veniamo ora all'articolo 299, quello che considero la vera rivoluzione (almeno formale visto che rappresenta una prassi giuridica consolidata) rispetto alla 626.

"le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro n.d.a.), d) (dirigenti n.d.a), e) (preposti n.d.a.), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."

Ne deriva il principio che a definire le responsabilità di ognuno di noi non sono gli atti formali (nomine, deleghe, organigrammi, mansionari) ma le funzioni reali che svolgiamo. Ne consegue che, in base alle funzioni effettivamente svolte, derivano le correlate responsabilità, che queste siano formalizzate o meno.

A questo punto, alla domanda: posso essere ritenuto, anche solo in parte, responsabile di un eventuale infortunio? La risposta non può che essere: sì, se quell'infortunio è correlabile ad una tua azione od omissione, quest'ultima, legata a poteri in tuo possesso.

Se un infortunio non è causa del proprio comportamento, anche omissivo, la responsabilità non è presente.

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